“Le figure tecnico consulenziali nel processo penale”

Spesso sentiamo parlare senza alcuna distinzione di perito o consulente tecnico, ma ciò è corretto?

Cerchiamo di fugare ogni dubbio e di chiarire quelle che sono le previsioni nell’ambito del procedimento penale, perché molta della confusione e nell’utilizzo improprio dei termini perito o consulente tecnico, deriva da ciò che invece avviene nel procedimento civile.

Nel processo civile esiste solo il consulente tecnico e, se questi viene nominato dal Giudice per dirimere una questione di natura tecnica, esso è definito come “consulente tecnico d’ufficio” (CTU), se invece è nominato da una delle parti per partecipare alle operazioni peritali e rappresentare gli interessi di una delle parti, esso è definito “consulente tecnico di parte” (CTP).

In sostanza, nel processo civile vi sono solo consulenti tecnici ma svolgono tutti la funzione di esperti, di periti, pertanto spesso si usano ambedue i termini, perito o consulente tecnico, riferendoli agli stessi soggetti.

Cosa avviene invece nel procedimento penale?

La perizia nel processo penale è disciplinata negli articoli 220 a 232 e 508 c.p.p..

Viene formalmente ritenuta e collocata tra i “mezzi di prova” ciò travalica vecchie disquisizioni circa la sua qualificazione processuale quale “prova”, “mezzo di prova” o “mezzo di valutazione della prova”.

La perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, che non è né “a carico” né “a discarico” dell’imputato, rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice che può ammetterla o meno.

Infatti l’art. 221 ci  dice che

il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina”.

Si badi bene che quando le valutazioni tecniche da espletare sono complesse, il giudice “affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline”.

La perizia può essere disposta o nel dibattimento oppure nella fase delle indagini preliminari, mediante l’incidente probatorio, ma verrà pur sempre disposta discrezionalmente dal Giudice, dietro mera sollecitazione di una delle parti, Pubblico Ministero o difensori.

Nella pratica vediamo che la perizia oggi occupa un ruolo di mezzo di prova residuale, una sorta di “extrema ratio” che viene disposta in dibattimento soltanto quando le divergenze nelle conclusioni dei consulenti tecnici di parte sono insanabili e pertanto, il Giudice ritenga indispensabile che vi sia un tecnico “super partes” ad indicare la corretta risoluzione di un quesito tecnico fondamentale ai fini della decisione.

Ma chi sono quindi i consulenti tecnici nel processo penale?

I consulenti tecnici sono nominati dalle difese o dal Pubblico Ministero, possono svolgere ogni approfondimento necessario ai fini della risoluzione dei quesiti posti da chi li ha incaricati e, come recita il codice 

possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia”.

Nella pratica processuale il ruolo del consulente tecnico oggi assume una importanza fondamentale nel processo penale. Si pensi al fatto che la nomina del consulente tecnico non è ancorata alla discrezionalità del Giudice, il Consulente Tecnico può essere nominato in qualsiasi fase del processo dalle difese e dal Pubblico Ministero. Inoltre, a differenza del perito, il consulente tecnico non deve necessariamente essere iscritto all’albo del tribunale o ad albi professionali.

Il Consulente Tecnico quindi può svolgere la propria funzione anche nella fase delle indagini preliminari quando ancora non è stato disposto alcun approfondimento tecnico da parte del Giudice ed anzi, nella pratica la nomina del perito avviene spessissimo quando le difese ed il Pubblico Ministero  abbiano nominato dei propri consulenti che siano pervenuti a conclusioni divergenti ed insanabili e, soltanto allora, quando sia indispensabile ai fini del decidere, il Giudice dispone che sia nominato un perito che sia “super partes” a definitiva risoluzione dei quesiti  tecnico scientifici.

In conclusione, nel processo penale il ruolo dei consulenti tecnici, nominati dalle parti processuali – difese e Pubblico Ministero – e del perito, nominato discrezionalmente dal Giudice, sono diversi, attenzione a confonderli, si tratta di un errore, grave.

Articolo di Valerio Orlandi


Socio fondatore e Vice presidente dell’Associazione O.I. Obiettivo Investigazione.

Avvocato penalista del foro di Roma, socio dell’agenzia AK Investigazioni.