“Rapida panoramica degli articoli del Codice di Procedura Penale che disciplinano gli strumenti di investigazioni difensive”
Come già accennato l’art. 391 bis c.p.p. stabilisce che “il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa.”
Oltre al suddetto colloquio è previsto che il difensore possa anche farsi rilasciare dichiarazioni scritte direttamente dalla persona informata sui fatti o assumere informazioni con le modalità di verbalizzazione previste dall’art. 391 ter c.p.p. dalle persone a conoscenza dei fatti in modo similare a quanto consentito alla Polizia Giudiziaria.
Rimane, in ogni caso, il divieto per il difensore di farsi rivelare le domande e risposte eventualmente già poste alla persona escussa dalla Polizia Giudiziaria e permane altresì l’obbligo di avvisare del proprio ruolo e dello scopo dell’assunzione delle informazioni, delle responsabilità penali derivanti dal fornire false informazioni, della possibilità di rifiutarsi di rispondere alle domande e dell’obbligo di riferire se si è sottoposti a procedimento penale nel procedimento di cui trattasi o in altri procedimenti.
Un altro importante mezzo di assunzione di fonti di prova è garantito al difensore dall’art.391 quater c.p.p.. Questa norma consente di chiedere i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione che li detiene con un istanza che, se viene disattesa da parte della Pubblica Amministrazione intimata, garantisce al difensore la possibilità di chiedere al Pubblico Ministero di procedere al sequestro dei documenti di cui si chiede l’acquisizione.
L’art. 391 quinquies c.p.p. consente, invece, al Pubblico Ministero, in casi di particolari esigenze di indagine, con Decreto motivato, di provvedere alla segretazione degli atti vietando ai soggetti sentiti nel corso dell’indagine di comunicare l’oggetto dell’indagine di fatto, impedendo la possibilità che l’indagato o il suo difensore abbiano contezza dell’oggetto dell’indagine. Detta norma, lesiva del diritto alla difesa, ha una portata temporalmente limitata a due mesi di segretazione.
L’art. 391 sexies c.p.p. è un’altra delle norme più innovative che consentono al difensore ed ai suoi collaboratori di poter accedere a luoghi e descrivere i medesimi, fotografarli o riprenderli audiovisivamente redigendo un apposito verbale nel quale sono riportati la data l’ora ed il luogo di accesso, le generalità del difensore e delle persone intervenute ed, ovviamente, la descrizione dei luoghi o dei rilievi tecnici, grafici, planimetrici fotografici ed audiovisivi eseguiti che formeranno parte essenziale dell’atto.
Ma cosa avverrà se il luogo in cui si vuole compiere l’accesso è chiuso al pubblico o è una proprietà privata ed il proprietario non vuole consentire l’accesso al difensore ed ai suoi collaboratori?
L’art. 391 septies c.p.p. consente al difensore di formulare istanza di accesso a luoghi chiusi o privati al Giudice che, con Decreto motivato, ne specifica le concrete modalità.
Nel caso in cui i luoghi cui il difensore chiede di poter accedere siano delle abitazioni o loro pertinenze la domanda al Giudice potrà essere avanzata soltanto in caso di accertamenti su tracce del reato o sugli effetti del medesimo, differentemente l’accesso ai luoghi non potrà essere consentito.
Riassumendo ed a chiusura di questa rapida panoramica degli strumenti di indagine difensiva consentiti dall’attuale normativa, oggi il difensore ed il suo staff di sostituti, investigatori e consulenti tecnici hanno a disposizione validi strumenti per poter apportare alle indagini assunzioni di informazioni reperite da persone informate sui fatti, descrizioni fotografiche ed audiovisive dello stato dei luoghi, consulenze tecniche e scientifiche che possano far acquisire al procedimento penale importanti fonti di prova che siano d’ausilio all’accertamento della “verità processuale”.
Articolo di Valerio Orlandi
Fonti
Foto https://www.phersei.com/in-cosa-consistono-le-investigazioni-difensive/
Socio fondatore e Vice presidente dell’Associazione O.I. Obiettivo Investigazione.
Avvocato penalista del foro di Roma, socio dell’agenzia AK Investigazioni.